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Prostituzione e siti di escort sono legali in Italia

da eateam2
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La prostituzione in Italia è legale, ma non regolamentata. Di conseguenza anche i siti che contengono annunci di escort sono legali. Questo però non è sempre chiaro a coloro che si approcciano al settore per studio, approfondimento o curiosità. Ad esempio una prima clamorosa incomprensione sull’operato dei siti di escort in Italia deriva dall’insolito trattamento della prostituzione nel diritto del Paese.

Da un lato la prostituzione è legale, il suo esercizio viene considerato libera iniziativa individuale ed economica (anche se non esiste una regolamentazione), già dal testo della legge cosiddetta “Merlin” del 1958, dall’altro alcuni reati sono collegati all’attività nel diritto, nella giurisprudenza e nella pratica: lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento.

Se nessuno ha da obiettare sul pieno senso dei reati di sfruttamento e di induzione, la materia del favoreggiamento è molto complessa e delicata.

Proprio su questa negli anni a colpi di sentenze della Cassazione è stata costruita (nella sostanza se non nel diritto) una vera e propria normativa sul comportamento di chi offre spazi pubblicitari alle escort.

Per quanto concerne la legalità della vendita di spazi pubblicitari sui portali web (come per esempio escort-advisor.com), anzitutto è necessario analizzare le norme penali in tema di prostituzione, contenute nella Legge n. 75 del 1958 (c.d. Legge Merlin) ed individuarne la ratio.

“Secondo gli orientamenti più liberali, l’interesse giuridico che la legge mira a tutelare non è la moralità pubblica o il buon costume, ma la libertà della persona e, dunque, l’autodeterminazione della stessa nella scelta di compiere atti sessuali a pagamenti
(Cass. Pen., sez III, 35776/2004)
”. 

Da tale ratio ispiratrice delle Legge Merlin ne consegue che, rilevante ai fini penali, non è l’attività di prostituzione ma il suo sfruttamento o favoreggiamento.

Difatti, l’art. 3 L. 75/1958 prevede la sanzione delle reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 260 a € 10.400 per una serie di specifici comportamenti che agevolano, utilizzano o sfruttano la prostituzione.

Ai fini della presente relazione, rileva analizzare nello specifico il nr. 8 dell’art. 3 L. 75/1958 laddove prevede la punizione di “chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui”.

L’iniziale e ristrettiva interpretazione moralista della norma in questione, che rendeva illecito qualsiasi aiuto alla prostituzione altrui, è stata rivista e sostituita da una visione più liberale che considera la donna un soggetto consapevole e libero di autodeterminarsi nelle proprie scelte.

Tale evoluzione si riflette nelle decisioni della Suprema Corte che si sono susseguite in maniera costante e conforme, laddove viene più volte precisato che sono sanzionati solo coloro che offrono un contributo intenzionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi.

La Giurisprudenza della Suprema Corte è coerente nell’affermare che, in tema di favoreggiamento della prostituzione, il limite deve ritenersi travalicato nella realizzazione di un quid pluris rispetto al mero trasferimento dell’informazione, il cui scopo sia quello di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti
(Cass. Pen., sez. III, sent. 4443/2012).

Anche nel 2013 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di favoreggiamento con la sent. 20384.  

Siti come www.escort-advisor.com si avvalgono di una sezione commerciale che contatta le clienti proponendo loro in vendita degli spazi pubblicitari sul portale.

Una volta ottenuta l’adesione, quest’ultima si preoccupa di inviare tutto il materiale da inserzionare (testo, foto e video). Tale materiale non viene ritoccato ma viene trasferito sic et simpliciter nello spazio pubblicitario acquistato dalla cliente. Come visto, tale operazione non integra il reato di favoreggiamento poiché manca la cooperazione concreta e dettagliata a rendere più allettante l’offerta.

Questa è la distinzione chiave: un sito di annunci fornisce quindi esclusivamente degli spazi per annunci pubblicitari e non ha nessun ulteriore rapporto con gli inserzionisti e le attività che essi compiono; il sito non svolge alcuna attività di intermediazione tra gli inserzionisti (le escort) e i soggetti terzi (i clienti) che dovessero venire in contatto tramite gli annunci presenti sul portale.

Quindi il sito non è un’agenzia, né è in alcun modo coinvolto nelle attività esercitate dalle accompagnatrici, escort, trans, gigolò e qualunque altro inserzionista che abbia acquistato uno spazio pubblicitario.

Costituzionalità della Legge Merlin

A dimostrazione della visione sempre più liberale delle fattispecie di favoreggiamento sanzionabili penalmente, si colloca anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, nr. 8, Legge Merlin, recentemente sollevata dalla Corte di Appello di Bari per contrasto con gli artt. 2 e 41 della nostra Carta Fondamentale.

Se, a mente dell’art. 2 Cost., ogni persona è libera di autodeterminarsi e di scegliere se, come, quando e in che modi avere rapporti sessuali, le condotte del reclutamento e del favoreggiamento, come qualsiasi altra agevolazione concreta all’esercizio del meretricio, sono funzionali alla piena e concreta realizzazione della volontà della escort, rendendola concreta ed effettivamente attuabile.

La Corte di Appello di Bari, tuttavia, non si arresta al profilo della libertà sessuale. Chi esercita la prostituzione svolge una professione, produce reddito tassabile e avvia una vera e propria iniziativa economica. Reprimere penalmente le condotte di supporto a tale attività crea una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica e non ne consente la crescita.

E per quanto riguarda le recensioni?

NOTA: Questo articolo non costituisce un parere legale vincolante, ma unicamente un brief introduttivo sul tema della legalità del settore in Italia nel quadro della vigente normativa.

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